Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Vigenza 27
febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di
conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della
legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
SENTITO il Garante per la
protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto
alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente
testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati
personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3. Principio
di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati;
b) "dato
personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati
sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati
giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n.
f) "titolare",
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati",
le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione",
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato
anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di
dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una
o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante",
l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Ai fini del presente
codice si intende, inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate
ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b)
"chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c)
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare
dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d)
"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e)
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g)
"utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento
ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i)
"dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l)
"servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento
dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione;
m)
"posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a
che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente
codice si intende, altresì, per:
a)
"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo
31;
b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori
e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e
delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso
di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l'autenticazione informatica;
e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f)
"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente
codice si intende per:
a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b)
"scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c)
"scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed
ambito di applicazione
1. Il presente
codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si
applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina
del trattamento
1. Le disposizioni
contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati,
salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e
modalità del trattamento;
c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8. Esercizio
dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto
pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria
e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di
giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della
giustizia;
h) ai sensi dell'articolo
53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d),
e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
diritti di cui all'articolo
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art.
10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei
dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a
cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti
elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta
sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i
dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere
la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei
dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto
un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al
comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità
del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati
personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio
di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al
comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria
o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui
all'articolo 7;
f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui
al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
Art. 15. Danni
cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16.
Cessazione del trattamento
1. In caso di
cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro
titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi
per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d) conservati o ceduti ad
altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17.
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento
dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni
del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici.
2. Qualunque trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il
soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto
nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo
Art. 19. Principi applicabili
al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento
da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento
dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i
tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato
in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma
1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo
se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da
altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo.
I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando
sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
12. Le disposizioni di cui
al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non
è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o
la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati;
d) riguarda dati relativi
allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della
diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della
diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni,
enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti
di comunicazione e diffusione
1. La
comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26. Garanzie
per i dati sensibili
1. I dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si
applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento anchesenza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi
e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
c) quando il trattamento è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario per
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie
per i dati giudiziari
1. Il trattamento
di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è
consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO
IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione od
organismo, titolare del trattamento è l'entità nelsuo complesso o l'unità od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo
sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29.
Responsabile del trattamento
1. Il responsabile
è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30.
Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32.
Particolari titolari
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai
sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di
fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi
costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO
II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure
minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34.
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento
di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione
informatica;
b) adozione di procedure
di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un
sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure
per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento
di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure
per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure
per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare
tecnico di cui all'allegato B), relativo allemisure minime di cui al presente
capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del
trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici,
biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare
la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli
utenti;
e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato
e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in
apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità
di notificazione
1. La
notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del
trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il
modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione
è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento
di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del
trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi
dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma
Art. 39. Obblighi
di comunicazione
1. Il titolare del
trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a) comunicazione di dati
personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma
anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca
biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto
di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui
al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40.
Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni
del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste
di autorizzazione
1. Il titolare del
trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di
autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
4. Se il richiedente è
invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine
di quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42.
Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni
del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o
vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine
di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha
manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in
forma scritta;
b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di
una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto
o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne
dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri
trasferimenti consentiti
1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante
anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
con le quali
Art. 45. Trasferimenti
vietati
1. Fuori dei casi
di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati
non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari
dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del
Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice,
i trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti
per ragioni di giustizia
1. In caso di
trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da
b) articoli da
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti
di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari
e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48 Banche di
dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da
soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del
Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative
a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi
generali
1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre
decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati
identificativi degli interessati
1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura
della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui
al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma
3. Nei casi di cui ai
commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni
caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può
desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del
comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati
nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e
titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non
si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da
b) articoli da
2. Con decreto del
Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità
di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui
le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche
al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le
finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di
altre banche di dati di forze di polizia, necessarie perle finalità di cui
all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e
comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo
Art. 55.
Particolari tecnologie
1. Il trattamento
di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di
preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
Art. 57.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo
cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in
relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati,
in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di
analisi;
b) all'aggiornamento
periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,
alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte
di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per
effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di
specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei
procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad
altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) all'uso di particolari
tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il
ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58.
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti
effettuati dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da
2. Ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente
a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli
37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili
e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a
documenti amministrativi
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati
personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate all'applicazione ditale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati
pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo
11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63.
Consultazione di atti
1. Gli atti dello
stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti
previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al
rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento del
diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della
protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli
obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo
non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti
politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e
passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza
del voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di
tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione
dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di
consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di
referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle
cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d) l'esame di
segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare,
l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la
nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni
di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di
verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e
di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo
svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato
ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente
connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e
giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati
e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria
e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti
o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività
di controllo e ispettive
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di:
a) verifica della
legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite
dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei
limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici
economici ed abilitazioni
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi
fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni,
certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di
contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di
richieste estorsive;
c) alla corresponsione
delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di
benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di
contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di
contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge,
dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di
esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al
rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
Art. 69. Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70.
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e
le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività
sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle
norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il
diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, anche ai sensi dell'articolo 391 quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un
errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo
o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti
con enti di culto
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di
rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o
incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei
confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali
relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza
per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza
e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di
barriere architettoniche.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità:
a) di gestione di asili
nido;
b) concernenti la gestione
di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico;
c) ricreative o di
promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o
all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva
militare;
f) di polizia
amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le
relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione
civile;
i) di supporto al
collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di
iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici
regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74.
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni
rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a
servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli
dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non
in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un
obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di
altro documento.
4. Per il trattamento dei
dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO
SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito
applicativo
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti
le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito
di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui
alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al
comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al
capo II.
3. Nei casi di cui al
comma
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare
l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo
interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il
consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai
sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei
dati personali.
2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi
sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi
privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti
pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78.
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
a) sostituisce
temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una
prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare
lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci
prescritti;
e) comunica dati personali
al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
a) per scopi scientifici,
anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di
medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della
teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni
o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79.
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi
sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e
2. Nei casi di cui al
comma
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base di adeguate
misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di
cui al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80.
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso
l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro.
Art. 81.
Prestazione del consenso
1. Il consenso al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il
pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è
reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze
e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave,
imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
4. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre
misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di
cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè del
segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al
comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a
rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un
ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b) l'istituzione di
appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati
vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da
prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad
evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione
di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o
dai locali prescelti;
e) il rispetto della
dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di
opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere
data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi
legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione,
in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei
reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro
contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di
procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti
di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture,
indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84.
Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato
o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di
esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non
si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio
sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività
certificatorie;
e) l'applicazione della
normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza
e salute della popolazione;
f) le attività
amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle
trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990,
n. 107;
g) instaurazione,
gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i
soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di
un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei
tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia
o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma
Art. 86. Altre
finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi
di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento
di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della
maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri,
nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze
psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare,
anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed
assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonchè interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione
sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del
portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3) realizzare
comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli
albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato
impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma
4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di
cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per
le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6
del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle
zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al
comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle
generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione
solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere
momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando può essere
momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile
per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di
una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88.
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al
comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene
indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da
una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi
particolari
1. Le disposizioni
del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve
essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni
altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei
soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
3. Il donatore di midollo
osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati
trattati mediante carte
1. Il trattamento
in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se
necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle
cliniche
1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella
clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i
dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri
interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di
presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di
dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
b) di tutelare, in
conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93.
Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della
dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di
assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di
cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di
dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati,
schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o
registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a) il registro nazionale
dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in
materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e
sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data
21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale
delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità
in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori
di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei
donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità
in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati
sensibili e giudiziari
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
Art. 96.
Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche
all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O
SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito
applicativo
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del
sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99.
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento
di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici,
statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro
titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati
relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di
promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di
ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca,
a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al
presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al
presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in
base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati
personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che
siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti
dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura,solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati
solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi
noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di
deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni
del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele
per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
Art. 103.
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La
consultazione dei documenti conservati negli archivi diStato, in quelli storici
degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o,
in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si
tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità
di trattamento
1. I dati
personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere
utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche
circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data
anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento
effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per
altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee
forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al
comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e,
per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i
procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per
idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto
dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche
presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da
osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di
sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da
altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da
osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate
per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento
dei dati sensibili;
f) le regole di
correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire
al personale incaricato;
g) le misure da adottare
per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e
delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto
di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge
al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107.
Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può
essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui
all'articolo106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema
statistico nazionale
1. Il trattamento
di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati
statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la
rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i
flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n.
349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca
medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12 bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per
il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice
di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati
al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per
la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di
cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa
in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente
a categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso
di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei
presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi
connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici
obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in
materia sindacale;
f) applicare, anche da
parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo
g) svolgere attività
dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile
ed esaminare iricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a
mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa
in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di
indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei
servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati
di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI
RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta
di dati e pertinenza
1. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A
DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114.
Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115.
Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del
rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico
è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116.
Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117.
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118.
Informazioni commerciali
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati
relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei
casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese
di assicurazione.
2. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater, del decreto legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
e successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi
interessati
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto
previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica
per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia
di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso
della rete nei modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi relativi
alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di
comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati
relativi al traffico
1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o
per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i
dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura
di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui
ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o,
a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto
di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi
di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento
di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede
ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 124.
Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha
diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa,
la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono
evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125.
Identificazione della linea
1. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità
linea per linea.
2. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati
relativi all'ubicazione
1. I dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o
agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o
se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del
servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo
per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
4. Il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei
casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate
di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che
riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica
di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata
per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai
sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di
utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.
Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai
costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea
per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge
a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 128.
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le
misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi
di abbonati
1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai
dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui
al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130.
Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per
l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato.
2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui
ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai
sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto
previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto
o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che
si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al
presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in
ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o,
comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del
mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
Art. 131.
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
Art. 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per
finalità di accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine
di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal
fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di
cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato,
della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre
parti private ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2,
lettera f), per il traffico entrante. Il difensore dell’imputato o della
persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i
dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza
del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati,
con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei
dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi
dell’articolo 17, volti anche a:
a. prevedere in ogni
caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le
modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui
al comma 1;
c. individuare le
modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del
trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all’articolo 7;
d. indicare le
modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di
cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così
sostituito dall'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354,
nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del
predetto decreto legge.
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza
nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED
ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137.
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti
indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all'autorizzazione del
Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste
dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei
dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati
di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
Art. 138. Segreto
professionale
1. In caso di
richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo
2. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con
il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati
dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una
diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di
tutela
1. L'interessato
può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo
circostanziato nei modi previsti dall'articolo142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante segnalazione,
se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera
a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se
intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le
modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente
capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi del
titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari
formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della
sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui
favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143.
Procedimento per i reclami
1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le
misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della
lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare
le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o
vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla
lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o
in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di
soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui
al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o
per la complessità degli accertamenti.
Art. 144.
Segnalazioni
1. I provvedimenti
di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni
di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di
cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria
o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante
non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è
stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del
ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146.
Interpello preventivo
1. Salvi i casi in
cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata
avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente
articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui
al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato
motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato.
In tal caso,il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta medesima.
Art. 147.
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è
proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi
identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del
titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7;
b) la data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il provvedimento
richiesto al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è
sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della
richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento
dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita,
altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione
di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al
Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con
firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è
validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via
telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma
digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148.
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è
inammissibile:
a) se proviene da un
soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno
degli elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene
all'Ufficio.
2. Il Garante determina i
casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149.
Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi
in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è
comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con
invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal
fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione
del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonchè della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il
ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine
per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare
alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il
titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un
procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti
risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un
periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini
previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto
dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1,
e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150.
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può
essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei
termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento
può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione
di altri organi dello Stato.
Art. 151.
Opposizione
1. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi
dell'articolo
2. Il tribunale provvede
nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità
giudiziaria ordinaria
1. Tutte le
controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del
presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le
controversie di cui al comma
3. Il tribunale decide in
ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso
un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto
oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice,sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che
definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste
pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i
provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindicigiorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al
ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza
il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio
il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il
giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il
giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10,
comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
CAPO I - IL GARANTE PER
Art. 153. Il
Garante
1. Il Garante
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono
altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
4. Il presidente e i
componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per
più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
7. Alle dipendenze del Garante
è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto
previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio
e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e
le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche
d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine
di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d) vietare anche
d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati
o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
e) promuovere la
sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento
e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del
settore;
g) esprimere pareri nei
casi previsti;
h) curare la conoscenza
tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge
altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia
di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo
1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n.
515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso
dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n.
2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della
convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con
altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine,il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni
di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini
più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti
nel termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi
applicabili
1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
Art. 156. Ruolo
organico e personale
1. All'Ufficio del
Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
2. Il ruolo organico del
personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a) l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle
carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure
previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione
dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento
giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della
più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione
amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono
iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonchè
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
6. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la
natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati
per non più di due volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale
dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di
funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157.
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158.
Accertamenti
1. Il Garante può
disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al
comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal
ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale
operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove
necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8.
Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di
ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per
via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i
quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce
il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se
effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli
incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o
dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le
richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e
158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi
di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160.
Particolari accertamenti
1. Per i
trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante.
2. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se
ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non
sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della
verifica, il componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e
i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti
relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da
segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti,
se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità,
l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel
procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme
a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o
inidonea informativa all'interessato
1. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro
o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza
del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre
fattispecie
1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o
incompleta notificazione
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi
degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa
informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette
di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai
sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro
mila euro.
Art. 165.
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per
intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la
applica.
Art. 166.
Procedimento di applicazione
1. L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167.
Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126
e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi
8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella
notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure
di sicurezza
1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33
è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2. All'autore del reato,
all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre
fattispecie
1. La violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene
accessorie
1. La condanna per
uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173.
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2
dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli
articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2
dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"11.
d) l'articolo 12 è
abrogato.
Art. 174.
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo
137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i
seguenti:
"Se la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne
che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai
sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può
sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di
regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del
codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del
deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo
comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora
o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo
b) nell'ultimo comma le
parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143,
primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine
del periodo.
7. All'articolo 151, primo
comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore
celerità" sono aggiunte le seguenti: ",
di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del
codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione
del debitore".
10. All'articolo 570,
primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del
debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni,
anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il
seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di
atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di
documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi
dagli interessati o da persone da essi delegate, nonchè a comunicazioni ed
avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e
negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"
b) dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis.
Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnatinon in
busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano leindicazioni
strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157,
comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno
del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148,comma 3".
15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica
la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre
1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo
comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia
avviso" sono inserite le seguenti: ",
in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di
polizia
1. Il trattamento
effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel
corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice,
in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
"Art. 10
(Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati
è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla
quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i
necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque viene a
conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche
in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
Art. 176. Soggetti
pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali
da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti
modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
6. La denominazione:
"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta
nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione".
Art. 177.
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può
utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di
comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7
dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "
3. Il rilascio degli
estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell'atto.
4. Nel primo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma
è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o
per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178.
Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo
27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
2. All'articolo 5 della
legge 5 giugno 1990, n.
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "
b) nel comma 2, le parole:
"decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il
seguente periodo: "Decorso tale
periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma
1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
5. Nel comma 1, primo
periodo, dell'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei
dati personali".
Art. 179. Altre
modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il
rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
4. Dopo l'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per
scopi storici
1. I documenti per i
quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti
detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono
conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata
la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque
vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un
concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure
di sicurezza
1. Le misure
minime di sicurezza di cui agli articoli da
2. Il titolare che alla
data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici
che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte
l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al
comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione
agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi
di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un
anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181. Altre
disposizioni transitorie
1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
a) l'identificazione con
atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il
30 settembre 2004;
b) la determinazione da
rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e
4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni
previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni
previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità
semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove
necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal
pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del
primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre
2004;
f) l'utilizzazione dei
modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 21 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore
fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Il materiale
informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base
alla normativa vigente.
6. Le confessioni
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e
adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel
rispetto delle medesime.
6-bis.(2) Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
(2) Comma
aggiunto dall’articolo 4 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo
modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di conversione del predetto
decreto legge
- In conformità all’articolo 184,
comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre
disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Art. 182. Ufficio
del Garante
1. Al fine di
assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i
presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive
qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di
pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve
di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento
delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso
il Garante di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre
1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre
2000, n. 325;
c) il decreto legislativo
9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo
28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo
6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501.
3. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.
b) l'articolo 12 della
legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3,
della legge 6 marzo 2001, n.
d) l'articolo 16, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
e) l'art. 2, comma 5, del
decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n.
f) l'articolo 2, comma 5 quater 1, secondo e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4,
del decreto legislativo 5 giugno 1998,n.
h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.
i) l'articolo 8, quarto
comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive
europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002.
2. Quando leggi,
regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal
presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185.
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A)
riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi
ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di
emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata
in vigore
1. Le disposizioni
di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di
ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30
giugno 2003